Statuto
STATUTO
“SS.REDENTORE Associazione Sportiva Dilettantistica – APS”
Premessa
- 1. È costituita l’Associazione “SS.REDENTORE Associazione Sportiva Dilettantistica – APS”, in breve “SS.REDENTORE A.S.D. – APS”, avente la natura di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia.
- 2. L’Associazione “SS.REDENTORE Associazione Sportiva Dilettantistica – APS”, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività delle cariche associative.
- 3. L’Associazione “SS.REDENTORE Associazione Sportiva Dilettantistica – APS” accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).
- 4. I colori sociali sono blu-rosso-bianco.
Art. 1 – Denominazione sociale
- 1. L’Associazione non riconosciuta “SS.REDENTORE A.S.D. – A.P.S.” (d’ora in avanti detta anche Associazione), ha natura di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2021 e di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia.
- 2. L’Associazione farà uso dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
- 3. L’inserimento dell’acronimo “APS” nella denominazione sociale e l’utilizzo dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all’iscrizione dell’Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 2 – Scopi e Attività
- 1. L’Associazione “SS.REDENTORE A.S.D. – A.P.S.” non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione:
a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, sollecitando l’interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
c) promuove e sviluppa l’associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l’esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
f) promuove la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l’inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
g) sostiene e promuove l’integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;
h) promuove la cultura dell’innovazione nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.
- 3. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, l’associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all’attività di Calcio a 5/7/11, Pallavolo, Basket.
- 4. L’Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale:
I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 5. Nel perseguimento delle presenti finalità, l’Associazione “SS.REDENTORE A.S.D. – A.P.S.”, può inoltre:
a) svolgere iniziative socio-culturali;
b) svolgere attività di tempo libero, educative e formative;
c) detenere quote di società che svolgano attività connesse ai propri fini;
d) costituire soggetti giuridici con o senza scopo di lucro, funzionali allo svolgimento di attività strumentali a quelle di interesse generale e al raggiungimento dei fini di cui al presente articolo;
Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva.
- 6. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 7. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 8. L’Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all’Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.
- 9. L’Associazione può esercitare altresì l’attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art. 3 – Durata e sede
- 1. L’Associazione ha durata illimitata.
- 2. L’Associazione ha sede legale in via Enrico Fermi n. 10 nel Comune di Ravenna.
- 3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 4 – Ammissione degli associati
- 1. Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
- 3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- 4. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
- 5. L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all’interessato.
- 7. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 8. L’ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati
- 1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- 2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:
● eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
● votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
● frequentare i locali dell’Associazione;
● partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
● essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
● prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
● consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
● denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 3. Gli associati hanno l’obbligo di:
● rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
● versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
Art. 6 – Perdita della qualifica di associato
- 1. La qualità di associato si perde per:
a) morte,
b) recesso, formalizzato per iscritto;
c) esclusione.
- 2. L’associato può sempre recedere dall’Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
- 3. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
- 4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- 5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 7 – Organi sociali
- 1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) l’Organo di amministrazione;
c) il Presidente;
d) l’Organo di controllo;
- 2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 3. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell’Organo di controllo – ove nominato – che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2397, secondo comma del Codice civile.
Art. 8 – L’Assemblea
- 1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione “SS.REDENTORE A.S.D. – A.P.S.”, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
- 2. L’Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento.
- 3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
- 4. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall’esercente la responsabilità genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto di essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.
- 5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
- 6. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
- 7. Tale comunicazione deve essere inoltrato a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
- 8. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 9. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 10. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
- 11. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 9 – Compiti dell’Assemblea
- 1. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
● nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
● determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
● approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
● delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● delibera sull’esclusione degli associati;
● delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
● approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
● delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Art. 10 – Assemblea ordinaria
- 1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
- 2. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
- 3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell’Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 11 – Assemblea straordinaria
- 1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art. 12 – L’Organo di Amministrazione
- 1. L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
- 2. L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e nove, incluso il Presidente e Vicepresidente.
- 3. L’Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.
- 4. L’Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
● elegge tra i propri componenti il vice presidente;
● elegge il tesoriere e il segretario;
● amministra l’Associazione,
● decide l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare
● attua le deliberazioni dell’assemblea,
● predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
● predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
● delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative,
● ratifica o respinge i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente
● cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
● disciplina l’ammissione degli associati, secondo le modalità previste nell’apposito Regolamento;
● accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
● documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
● stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
● cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
- 5. L’Assemblea nomina il Presidente e i componenti dell’Organo di amministrazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
- 6. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, non sono ammesse cooptazioni, l’Organo di amministrazione provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, l’Organo di amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino a naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla rielezione di un nuovo Organo di amministrazione.
- 7. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
- 8. L’Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione.
- 9. La convocazione delle riunioni dell’Organo, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
- 10. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 11. Le riunioni dell’Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 13. Il Presidente nominato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto, presiede l’Associazione.
Art. 13 – Il Presidente
- 1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
- 2. Il Presidente:
a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell’Associazione;
b) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell’Organo di amministrazione;
c) convoca e presiede l’Organo di amministrazione;
d) convoca e presiede l’Assemblea;
- 3. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.
- 4. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dell’Organo di amministrazione.
- 6. Il VicePresidente è nominato dall’Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 14 Il Tesoriere
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dall’Organo di amministrazione.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dall’Organo di amministrazione.
Art. 15 Il Segretario
Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute dell’Organo di amministrazione e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Art. 16 - L’Organo di controllo
- 1. Quando obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l’art. 2399 del codice civile.
- 2. L’Organo di controllo:
● vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
● vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
● esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
● attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 3. L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 4. L’Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
Art. 17 – Revisione legale dei conti
- 1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- 2. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.
Art. 18 – Libri sociali
- 1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
- 2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente
Art. 19 – Patrimonio
- 1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo. Ai di quanto previsto dall’art. 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 il patrimonio dell’ente è quello risultante dall’ultimo bilancio approvato.
- 2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 20– Divieto di distribuzione degli utili
- 1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 21 - Risorse economiche
- 1. L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all’art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.
Art. 22 - Bilancio di esercizio
- 1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
- 2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
- 3. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le modalità di cui all’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
- 4. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
Art. 23 - Bilancio sociale
- 1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l’Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall’Organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
Art. 24– Convenzioni
- 1. Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall’Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
- 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
Art. 25– Personale retribuito
- 1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
- 3. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
- 1. In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
- 3. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 27 – Disposizioni finali
- 1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e in materia di associazioni sportive dilettantistiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 27/11/2022.